Aggiornato al 09/10/2024
In applicazione della Delibera 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), il Gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è tenuto a predisporre e a mantenere aggiornata un'apposita sezione del sito internet dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall'articolo 3 del Testo Integrato in tema di trasparenza (TITR), allegato alla citata Delibera.
La presente sezione del sito definisce gli elementi informativi minimi che il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è tenuto a garantire all'utente in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli stessi delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonchè la comprensibilità delle medesime informazioni.
La struttura della presente sezione segue l'ordine dettato dalla Delibera ARERA n. 444/2019, ove a ciascun ambito di contenuto corrisponde il riferimento con cui il Gestore adempie all'informativa.
Lo sportello fisico è situato in via Principe Amedeo n. 43/A - Este (Pd), ed è disponibile per gli utenti, domestici e non, di tutti i comuni serviti. L'accessibilità degli utenti allo sportello è garantita in un'ampia fascia di orario, ovvero dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00.
Per i soli utenti del Comune di Piove di Sacco è disponibile lo Sportello fisico situato in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, c/o Casa del Mutilato.
L'ufficio riceve su appuntamento nei seguenti giorni e orari:
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità per il 2014). Dal 1° gennaio 2014, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Sono tenuti al versamento della TARI tutti colori che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti (a titolo esemplificativo: abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.) nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che posseggono o detengono in comune i locali o le aree stesse. La TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso/occupazione/detenzione dei locali o delle aree, debitamente accertato e per un minimo di 30 giorni, fino al giorno in cui termina. ARERA, in continuità con il D.P.R. n. 158/1999, detta gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti utili per la determinazione della tariffa. L'elaborazione delle tariffe avviene secondo il predetto decreto.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario (PEF), approvato dallo stesso Consiglio Comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in: utenze domestiche ed utenze non domestiche.
Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti stabiliti dalla legge che misurano la potenzialità a produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.
Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:
Il calcolo si ottiene moltiplicando la superficie dell'immobile (superficie calpestabile espressa in mq.) per la quota fissa della categoria di appartenenza. Al prodotto così ottenuto si aggiunge l'importo della quota variabile, commisurata in base al numero di occupanti. Sul totale imponibile così ottenuto (QF+QV) va aggiunto il 5% a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA (istituito dall'art 19 del D.Lgs.n.504/1992), ovvero la tassa destinata interamente alla Provincia.
Il calcolo si ottiene moltiplicando la superficie dei locali (superficie calpestabile espressa in mq.) per la quota fissa della categoria di appartenenza. Al prodotto così ottenuto si aggiunge la quota variabile commisurata alla produzione di rifiuti della specifica utenza. Sul totale imponibile così ottenuto (QF+QV) va aggiunto il 5% a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA (istituito dall'art 19 del D.Lgs.n.504/1992), ovvero la tassa destinata interamente alla Provincia.
Comune | Numero delibera | Data di approvazione |
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CARTURA | 27 | 20/05/2024 |
ESTE | 20 | 29/05/2024 |
LOZZO ATESTINO | 17 | 29/06/2024 |
PIOVE DI SACCO | 10 | 30/04/2024 |
POLVERARA | 26 | 18/07/2024 |
PONTELONGO | 27 | 30/04/2024 |
POZZONOVO | 21 | 29/07/2024 |
STANGHELLA | 8 | 29/04/2024 |
Per maggiori dettagli consultare il sito https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/
Si ricorda che qualunque richiesta di variazione dell'utenza che comporti la rettifica degli importi addebitati deve essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione comunicata via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet https://www.sesaeste.it/modulistica/, ovvero disponibile presso lo sportello fisico. Le dichiarazioni relative a richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.
Le Dichiarazioni di variazione del servizio vanno presentate scansionando e allegando (con file di tipo PDF), il/i modulo/i firmato/i, il documento di identità fronte-retro del dichiarante e tutta la documentazione richiesta mediante uno dei seguenti canali:
La rettifica degli importi non dovuti dovrà essere espletata entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta scritta da parte del Gestore della tariffa e del rapporto con l'utenza.
PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO) | |||
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QUALITÀ TECNICA=NO | QUALITÀ TECNICA=SI | ||
PREVISIONI DI OBBLIGI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE | QUALITÀ CONTRATTUALE = NO |
SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO |
SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO |
QUALITÀ CONTRATTUALE = SI |
SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO |
SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO |
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OBBLIGHI DI SERVIZIO SCHEMA REGOLATORIO I |
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Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione |
Modalità di attivazione del servizio - Art. 6 e Art. 7 TQRIF |
Modalità per la variazione o cessazione del servizio - Art. 10 e Art. 11 TQRIF |
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati - Artt. 13 - 17 - 18 TQRIF |
Obblighi di servizio telefonico - Art. 20 e Art. 22 TQRIF |
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti - Titolo V TQRIF (ad eccezione art. 28.3) |
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi - Art. 29 e Art. 30 TQRIF |
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare - Art. 32 TQRIF |
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità - Art. 35.1 TQRIF |
Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto - Art. 35.2 TQRIF |
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade - Art. 42.1 TQRIF |
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Art. 48 TQRIF |
L'utente può richiedere la rateizzazione degli importi, scaricando l'apposita modulistica al seguente link: https://www.sesaeste.it/modulistica/
La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta ordinaria, via email o presso lo sportello fisico e online, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero scaricabile al seguente link: https://www.sesaeste.it/modulistica/
Il modulo va trasmesso al Gestore mediante uno dei seguenti canali:
La richiesta di variazione o cessazione del servizio deve essere presentata dall'utente e trasmessa al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione tramite i canali su indicati, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero scaricabile sul sito internet del Gestore: https://www.sesaeste.it/modulistica/
Il modulo va trasmesso al Gestore mediante uno dei seguenti canali:
Si ricorda che i soggetti tenuti al versamento della TARI devono dichiarare e documentare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, nonchè la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In particolare, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Gestore entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore, nonchè disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini del sorgere dell'obbligazione tariffaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa.
La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree, nonchè la dichiarazione di variazione deve essere presentata al Gestore, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore, nonchè disponibile presso gli sportelli fisici. Le dichiarazioni relative alla cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le dichiarazioni relative a richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.